Si possono pubblicare le fotografie dei minori sui social?

Soprattutto quando ci si separa, possono nascere discussioni nel caso in cui uno dei genitori del minore pubblichi fotografie dei figli e l’altro non sia d’accordo. Può sembrare un pretesto per innescare l’ennesimo litigio, ma non necessariamente lo è.

Il minore è senz’altro un soggetto vulnerabile rispetto ai pericoli della rete (esposizione al rischio di pedopornografia, anche tramite modifica delle immagini, ad esempio), senza considerare il fatto che le fotografie pubblicate nel web sono difficili da cancellare completamente, soprattutto se nel frattempo qualcuno se ne è appropriato, salvandole su propri dispositivi.

L’articolo 96 della legge 633/1941 sul diritto d’autore (ben anteriore all’avvento dei social) ha stabilito che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa” e l’articolo 16 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (recepita in Italia con la legge 176/1991) stabilisce che “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione”. 

Il Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR) è entrato ancora più nello specifico, stabilendo che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 16 anni, come la pubblicazione di immagini, sia lecito purché il consenso venga prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’Italia ha abbassato la soglia di età a 14 anni, dopo i quali, il consenso deve essere manifestato dal minore stesso.

La Giurisprudenza è ormai orientata a considerare necessario il consenso di entrambi i genitori: in mancanza, il genitore dissenziente ha facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria che può disporre la cancellazione delle immagini e condannare il genitore che le ha pubblicate al risarcimento del danno e/o a una penale per ogni giorno di ritardo o per ogni successiva violazione.

Ovviamente, i limiti alla pubblicazione di immagini previsti per i genitori valgono anche per i nonni e per i nuovi compagni, che non possono pubblicare fotografie senza previo consenso dei genitori o del ragazzo ultraquattordicenne.