Separazione e minori: come funziona

Come prima cosa, vorrei sgomberare il campo da un errore che spesso si fa: non c’è distinzione tra bambini di coppie sposate e bambini di conviventi. I figli sono tutelati in quanto tali, senza nessuna distinzione relativa al legame tra i loro genitori. Ciò che la legge tutela è “l’interesse del minore”: le scelte relative all’affidamento, al mantenimento al collocamento, ecc. hanno (o dovrebbero avere) come finalità soltanto ciò che è meglio per il bambino.


COSA BISOGNA DECIDERE?

Le questioni principali da affrontare in una separazione sono:

1.L’importo del mantenimento per i figli (ed eventualmente del coniuge)

2.Il collocamento dei figli e le modalità e tempi dedicati all’altro genitore

3.Questioni relative alla casa familiare (a chi resta assegnata, chi paga l’eventuale mutuo, ecc.)

4.Questioni afferenti ad eventuali beni in comune (es: conti correnti, investimenti, ecc.)


DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI

Il codice civile ovviamente non può entrare nel merito delle singole situazioni (quindi non si può stabilire a priori quanto un papà deve versare per i figli e quanti giorni deve stare con i minori), ma ricordare i principi generali, può essere sempre utile. Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti (nonni) e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. (art. 337 bis, comma 1, c.c.).

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori (affidamento condiviso). Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturarle del minore. In caso di disaccordo, la decisione verrà presa dal giudice (art. 337 bis, comma3, c.c.).Solo in casi particolari–ad esempio quando ci sono dubbi sulla capacità genitoriale di uno dei due, ci sono episodi di violenza o il genitore vive molto lontano o si è reso irreperibile -viene disposto l’affidamento esclusivo (il genitore affidatario può prendere in autonomia le decisioni ordinarie) o addirittura super esclusivo (l’affidatario può adottare le decisioni anche straordinarie).

Ciascun genitore provvede al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore(art. 337, comma 4, c.c.).
Anche il genitore disoccupato deve mantenere i figli. L’importo varia da caso a caso, in base ai redditi, alle spese, all’assegnazione o meno della casa familiare ecc. Ci tengo a precisare, visto che spesso le mamme hanno questa preoccupazione, che la madre che non lavora non viene privata dell’ affidamento.

COME FUNZIONA?

Per coppie sposate: se è stato raggiunto un accordo è possibile rivolgersi anche ad un solo avvocato che predispone un ricorso contenente le condizioni concordate e lo deposita in Tribunale. Il Tribunale fissa un’udienza alla quale le parti devono partecipare personalmente e confermare le loro volontà. A questo punto il Tribunale dispone in conformità all’accordo e omologa il verbale di separazione.

È possibile anche scegliere la procedura di negoziazione assistita, decisamente più rapida e che non prevede alcuna udienza. Per questa procedura ciascuna parte deve avere un proprio difensore. I coniugi sottoscrivono una convenzione di negoziazione e poi un accordo, che gli avvocati depositano in Procura e, una volta rilasciata l’autorizzazione (o il nulla osta, se non ci sono minori), la trasmettono al Comune. 

Esiste la possibilità di separarsi, senza bisogno di avvocati, davanti all’ufficiale di stato civile: comparendo presso il Comune (previo appuntamento) in due occasioni e confermando l’intenzione di separarsi (o divorziare).
Se ci sono figli minori o invalidi o richieste di natura economica, questa procedura non è percorribile. 

Se non c’è accordo, allora ciascun coniuge può depositare un ricorso in Tribunale con le proprie richieste ed il Giudice deciderà (prima con provvedimenti provvisori, poi con sentenza all’esito della causa) le condizioni di separazione.


Per coppie non sposate: vale quanto scritto per le coppie sposate, ad eccezione della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita. La procedura davanti al Tribunale è tecnicamente diversa, ma in sostanza è molto simile.


QUANDO INTERVENGONO I SERVIZI SOCIALI?


Altra questione delicata e che a volte spaventa un po’ è la possibilità o necessità che vengano interessati i servizi sociali. In situazioni standard normalmente non vengono coinvolti. Sono invece incaricati in casi particolari, ad esempio quando vi sono profondi conflitti tra i genitori, discussioni sull’affidamento e/o sulla collocazione dei figli, dubbi sulla capacità genitoriale di uno dei due, episodi di violenza (verbale o fisica), disagi dei bambini, alienazione parentale (quando uno dei genitori ad esempio parla male dell’altro e tenta di allontanare il figlio), ecc. I servizi incontrano i genitori e i bambini (sia insieme, sia separatamente) e predispongono una relazione da trasmettere al Giudice. La presa in carico ai servizi dura fino a che il Giudice lo ritiene necessario, nell’interesse del minore.