Nuovo Protocollo del Tribunale di Brescia sulle spese straordinarie per i figli

L’obiettivo del Protocollo è ridurre i conflitti tra i genitori e fornire criteri chiari e condivisi su:

  • quali spese rientrano nell’assegno di mantenimento ordinario;
  • quali sono considerate spese straordinarie e, come tali, da dividere;
  • quando è necessario il preventivo accordo di entrambi i genitori;
  • modalità di documentazione, ripartizione e rimborso delle spese.

In linea generale, come in precedenza, le spese straordinarie:

  • devono essere documentate;
  • sono ripartite di norma al 50%, salvo diverso accordo o decisione del giudice;
  • devono essere rimborsate entro 15 giorni dalla richiesta documentata.

Il Protocollo distingue in modo dettagliato le spese relative a:

  • salute (mediche, specialistiche, farmaci, ecc.);
  • istruzione (scuola, università, libri, attività scolastiche, materiale, ecc.);
  • attività sportive, ricreative e formative;
  • cura e assistenza dei minori e dei figli con disabilità;
  • figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Le novità del Protocollo

La nuova formulazione si è resa necessaria per adeguare le voci all’evoluzione sociale dei costumi e dei consumi delle famiglie e, soprattutto, al migliore interesse del minore.

Il nuovo Protocollo, pur riprendendo il precedente, è più dettagliato e contiene alcune importanti novità in merito alle voci di spesa che non necessitano del preventivo accordo. 

Vediamone alcune:

  • spese mediche presso strutture privare se i tempi di attesa sono incompatibili con le necessità del figlio, se urgenti e, in ogni caso, superiori ai tre mesi; trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ma prescritti dal medico curante, occhiali e lenti a contatto ad uso non cosmetico.
  • Per le spese scolastiche, non è più richiesto il preventivo accordo per corsi di recupero e lezioni private se suggeriti o consigliati dalla scuola. Anche il costo della mensa scolastica andrà diviso, se prevista dall’organizzazione della scuola e se necessaria per esigenze lavorative dei genitori (o per lo studente universitario fuori sede). Tra le spese scolastiche da dividere sono incluse anche quella per l’attività sportiva scolastica (es: scarpe da ginnastica) e l’acquisto di dotazioni informatiche imposta o consigliata dalla scuola o necessaria per gli studenti BES
  • Tra le spese varie è stata inserita quella per la partecipazione ad attività ricreative sino a un massimo di € 50 al mese (compleanni, feste di fine scuola, ecc.), l’acquisto del cellulare dopo il compimento dei 14 anni (o prima se c’è accordo tra i genitori) con una spesa massima di € 150 per il dispositivo, oltre alla ricarica o abbonamento.
  • È stata inoltre prevista la divisione della spesa per la pratica di un’attività sportiva o artistica-ricreativa già svolta prima della separazione, compreso l’abbigliamento e le attrezzature necessarie.
  • Per i figli maggiorenni, rientra tra le spese da dividere senza necessità di accordo anche quella per il mantenimento del veicolo di proprietà o in uso al figlio, se già nella sua disponibilità prima della separazione/divorzio/cessazione di convivenza o se l’acquisto o l’utilizzo del veicolo sia stato concordato.

Un’altra importante novità riguarda la previsione della possibilità per il genitore più diligente di chiedere all’altro il versamento del 50% della spesa necessaria in via anticipata, qualora l’importo delle spese sia superiore a € 250.

Validità

Il nuovo Protocollo sarà applicabile agli accordi e ai provvedimenti adottati successivamente alla sua sottoscrizione. Sarà possibile per le parti concordare criteri diversi e/o ulteriori voci di spesa da dividere o da escludere, tenuto conto delle rispettive esigenze economiche e familiari.

In sintesi

Il nuovo Protocollo supera e rafforza il precedente, introducendo regole più dettagliate, anche per figli maggiorenni o con esigenze speciali e una maggiore certezza applicativa nella gestione delle spese straordinarie per i figli.