Facciamo un passo indietro: cosa dice la legge. Nel nostro ordinamento vige il cd. principio di tipicità dei mezzi di prova: possono, cioè, entrare nel processo civile soltanto le prove espressamente previste e disciplinate dalla legge. L’art. 2712 c.c. stabilisce che “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”. L’art. 2719 c.c. dispone inoltre che le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente non è espressamente disconosciuta. Cosa dice la Cassazione. Già con la sentenza n. 11197/2023, la Cassazione ha stabilito che i messaggi WhatsApp possono essere considerati documenti informatici che rientrano nella categoria delle riproduzioni meccaniche disciplinate dall'art. 2712 c.c. Questo significa che questi messaggi costituiscono prova piena dei fatti rappresentati, a meno che la parte contro la quale sono prodotti non ne contesti espressamente l'autenticità̀ o la conformità all'originale. Più recentemente, con l'ordinanza n. 1254/2025 del 18 gennaio 2025, la Corte ha confermato che i messaggi WhatsApp, così come gli SMS, sono utilizzabili nei procedimenti civili e possono essere prodotti in giudizio attraverso la loro stampa o tramite screenshot. Tuttavia, la loro efficacia probatoria dipende dalla possibilità di verificarne la provenienza e l'integrità. Come garantire l'efficacia probatoria dei messaggi WhatsApp. L’efficacia probatoria dei messaggi Whatsapp dipende da due aspetti fondamentali: - Autenticità della provenienza: è necessario fornire elementi che attestino che il messaggio sia stato effettivamente inviato o ricevuto da un dispositivo identificabile e che non sia stato alterato - Affidabilità e integrità del messaggio: bisogna provare che il contenuto non sia stato alterato ad esempio attraverso una perizia sui dispositivi elettronici o la richiesta di acquisizione forense Come detto, però, se la controparte non contesta la validità del messaggio, questo acquisisce piena efficacia probatoria. Conseguentemente, i messaggi conservati nella memoria del cellulare sono utilizzabili come prova documentale e possono essere acquisiti anche mediante riproduzione fotografica (il classico screenshot). In caso di disconoscimento, invece, sarà necessario dimostrarne con strumenti tecnici l’autenticità e la provenienza.