L’assegno di divorzio è previsto dall’art. 5 comma 6 L n.74/1987 (come sostituito dall’art. 10 L. 14/1987) è condizionato al riconoscimento giudiziale della mancanza di mezzi adeguati del coniuge richiedente o dell’impossibilità oggettiva dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive. Negli anni, gli orientamenti della giurisprudenza sono variati, fino ad arrivare, con la sentenza della Cassazione n. 11504/2017 e quella delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018, ad attribuire all’assegno una duplice funzione, assistenziale e compensativa. È venuto meno, quindi, il riferimento al “tenore di vita” goduto nel corso del matrimonio, che aveva permeato molte decisioni fino al 2017. In sostanza, fino a pochi anni fa, il coniuge richiedente avrebbe potuto essere anche economicamente autosufficiente, ma se, a seguito del divorzio, avesse patito un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche godute durante il matrimonio, tendenzialmente avrebbe avuto diritto al contributo. Oggi, per avere diritto all’assegno, è necessario dimostrare l’impossibilità di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento dell’autosufficienza economica. Questa impossibilità deve dipendere da ragioni oggettive (ad esempio, l’età, le energie non più giovanili, peggiorate condizioni fisiche, ecc.). Una volta determinata l’esistenza dei presupposti per avere diritto all’assegno (il cui onere probatorio grava sul richiedente), si deve procedere alla sua quantificazione. L’art. 5 della legge sul divorzio, tuttavia, individua, gli elementi di cui tener conto della quantificazione: - le condizioni dei coniugi - le ragioni della decisione (le cause della crisi del rapporto) - il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune - redditi di entrambi Tutti questi elementi vanno valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. In mancanza di accordi tra i coniugi, è il Tribunale che determina se l’assegno sia dovuto o meno e in che misura. Il richiedente deve fornire prova circa la sussistenza dei presupposti e il Tribunale, se necessario e se ci sono contestazioni riguardo ai patrimoni, può richiedere indagini patrimoniali alla Polizia Tributaria. Il diritto all’assegno di mantenimento si può perdere i 3 casi: