A chi è diretto? Cosa si può stabilire nel contratto? Il contratto di convivenza consente di disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi in merito a: Nel contratto di convivenza non possono essere apposte condizioni o termini, ma si può modificare in qualunque momento.
I conviventi di fatto sono due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
La definizione può sembrare generica, soprattutto in relazione al concetto di “stabilità della convivenza” (chi può dire quando una convivenza è stabile?): di norma si fa riferimento alle risultanze anagrafiche (persone indicate nello stesso stato di famiglia), ma nulla vieta di dimostrare la stabile convivenza in altro modo.
I diritti dei conviventi
La legge riconosce ai conviventi, a prescindere dalla stipulazione di un contratto, alcuni diritti (ad esempio: visita, accesso alle informazioni del convivente in caso di malattia o ricovero, diritti di visita in carcere, possibilità per il convivente di designare l’altro ad assumere decisioni in materia di salute in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e volere, decisione sulla donazione organi e esequie, possibilità di nomina come amministratore di sostegno o tutore del partner, diritto a continuare ad abitare nella casa di proprietà dell’altro in caso di morte per un periodo di due anni o pari alla durata della convivenza se superiore, ma non oltre cinque anni). Il convivente non ha diritti successori (può essere designato erede con testamento, nei limiti della quota disponibile). In caso di cessazione della convivenza è previsto il diritto agli alimenti se uno dei conviventi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento
Come si fa?
Il contratto di convivenza deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica o di scrittura privata autenticata da un avvocato o da un notaio. I professionisti devono attestarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il contratto è poi iscritto all’anagrafe del comune di residenza dei conviventi “ai fini dell’opponibilità ai terzi” (cioè perché possa essere conoscibile da tutti e possa essere fatto valere nei confronti di chiunque).
E se il rapporto finisce?
Il contratto di convivenza si risolve automaticamente in caso di morte di una delle parti o in caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno di essi e una terza persona. Può anche essere risolto consensualmente o per recesso unilaterale (uno dei due cambia idea) con le stesse forme previste per la stipulazione (atto pubblico o scrittura privata autenticata da avvocato o notaio che deve notificare copia all’altro contraente). In caso di recesso unilaterale, se la casa familiare sia di proprietà del recedente, la dichiarazione di recesso deve contenere anche il termine, non inferiore a novanta giorni, per consentire al convivente di lasciare l’abitazione.