CHE COS’E’ IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO? Il patrocinio a spese dello Stato (comunemente chiamato “gratuito patrocinio”) è un’istituto che consente, in possesso di determinati requisiti di reddito (attualmente € 12.838,01), di poter nominare un avvocato e farsi assistere senza farsi carico delle spese processuali (compensi dell'avvocato, contributo unificato, spese di notifica, etc.). Ne ho parlato qui per il settore civile. In ambito penale, le vittime hanno accesso al patrocinio a spese dello stato indipendentemente dal reddito quando si proceda per maltrattamenti in famiglia, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, violenza sessuale, atti persecutori, nonché, se ai danni di minori, per i reati di riduzione in schiavitù a, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione di minorenne, adescamento di minorenni. COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO DI REGIONE LOMBARDIA/ULOF PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA O ATTI PERSECUTORI? Come detto, Regione Lombardia ha istituito un fondo per consentire la copertura delle spese legali a favore delle vittime di determinati reati, anche al di fuori dei limiti di reddito previsti dalla normativa nazionale sul gratuito patrocinio. Il fondo attualmente è di € 300.000 (di cui € 270.000 per l’estensione del gratuito patrocinio e € 30.000 per attività di formazione). Le donne che siano parti di giudizi civili in cui vi siano allegazioni di violenza o che siano persone offese in procedimenti penali in cui siano contestati determinati reati, possono beneficiare del gratuito patrocinio anche se hanno un reddito superiore a quello previsto dalla normativa. A tal fine è stato costituito un elenco di avvocati patrocinanti, professionalizzati in materia civile o penale, aventi esperienza e formazione continua e specifica nel settore della violenza di genere. Tale elenco è formato dagli avvocati lombardi che hanno partecipato ai corsi professionalizzanti. CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO? In ambito civile possono accedere al fondo le donne parti di giudizi nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica. È tuttavia richiesta la presentazione di denuncia/querela per i reati di genere o reati c.d. satelliti. In mancanza di denuncia/querela non sarà possibile accedere al beneficio. In ambito penale possono accedere al fondo, le vittime dei seguenti reati: Oltre ad altri reati connessi alla violenza di genere per i quali la Commissione di valutazione di cui valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità. 26.3.2025
Inoltre, potranno usufruire di tale fondo coloro che fanno richiesta dell’ordine di protezione in sede civile ex art. 342 bis/ter c.p.c.
Per l’accesso al fondo è previsto un limite di reddito che non deve essere superiore al triplo di quello previsto dalla normativa statale in tema di patrocinio a spese dello Stato (attualmente € 12.838,01). A differenza della normativa nazionale, che considera il reddito del nucleo familiare, ai fini del protocollo, si considera unicamente il reddito individuale della donna vittima di violenza.
È necessario, come accennato, che la donna scelga (in ambito civile o in ambito penale) un difensore iscritto alle liste del gratuito patrocinio e nell’Elenco costituito presso l’Ordine degli Avvocati, composto da avvocati che hanno partecipati e superato i corsi professionalizzanti. Questo serve a garantire particolare competenza e formazione nella trattazione di materie così delicate. Trovi l’elenco qui