Coppie di fatto e successione ereditaria

Chiariamo subito che la disciplina successoria è molto diversa in caso di coppie sposate e di coppie non sposate.

Il coniuge, infatti, rientra nella categoria degli eredi legittimi (che succedono in mancanza di testamento) e degli eredi legittimari (cui la legge garantisce una quota di eredità, anche in presenza di testamento).

Attenzione: nel caso in cui il defunto sia sposato (pensiamo all’ipotesi di separazione – senza addebito all’altro coniuge- cui non è seguito il divorzio), in presenza di testamento, al coniuge spettano gli stessi diritti del coniuge non separato.

In caso sia presente un testamento, a prescindere da quanto stabilito dal defunto, al coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge. Se c’è un figlio, al coniuge spetta un terzo del patrimonio e altrettanto spetta al figlio. Quando ci sono più figli, al coniuge spetta un quarto del patrimonio e metà ai figli.

Se chi muore non lascia testamento, il patrimonio viene devoluto al coniuge e ai figli. In mancanza di figli e coniuge, gli eredi saranno i genitori, i fratelli e le sorelle o gli ascendenti, secondo quanto disposto dagli artt. 566 e seguenti del codice civile.

Il convivente in coppie di fatto, invece, non succede all’altro: in mancanza di testamento, è escluso dalla successione.

L’unico strumento per garantire al compagno o alla compagna di succedere è la redazione di un testamento, tenendo presente, che, come detto, la legge individua categorie di soggetti cui è garantita una quota dell’eredità (legittimari), a prescindere da quanto viene disposto dal testatore. 

I soggetti cui viene garantita una quota di eredità sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.

Nel caso venisse lasciato un testamento con scritto, ad esempio, “lascio tutto a….”, se esistono i soggetti legittimari, la quota viene ridotta per legge nei limiti della quota disponibile. 

Vediamo, quindi, quali sono le quote disponibili che possono essere devolute al proprio compagno o alla propria compagna.

  • In presenza di un figlio: la quota disponibile sarà la metà del patrimonio.
  • In presenza di più figli: la quota disponibile sarà di un terzo.
  • Se non ci sono figli, ma ci sono ascendenti (genitori, nonni): la quota disponibile sarà di due terzi.
  • Nel caso in cui non ci siano coniugi, figli o ascendenti, ciascuno può disporre liberamente del proprio patrimonio in caso di morte.

Nel caso in cui il defunto sia sposato (separato e non divorziato), come detto, al coniuge spettano i diritti successori spettanti al coniuge e quindi:

  • Se non ci sono figli: la quota disponibile sarà metà del patrimonio
  • In presenza di un figlio: la quota disponibile sarà di un terzo
  • In presenza di più figli: la quota disponibile sarà di un quarto.

Diverso il caso delle unioni civili (quindi coppie di persone dello stesso sesso che hanno formalizzato la propria unione in Comune): in tal caso, la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge e succede nei termini già indicati.