Chiariamo subito che la disciplina successoria è molto diversa in caso di coppie sposate e di coppie non sposate. Il coniuge, infatti, rientra nella categoria degli eredi legittimi (che succedono in mancanza di testamento) e degli eredi legittimari (cui la legge garantisce una quota di eredità, anche in presenza di testamento). Attenzione: nel caso in cui il defunto sia sposato (pensiamo all’ipotesi di separazione – senza addebito all’altro coniuge- cui non è seguito il divorzio), in presenza di testamento, al coniuge spettano gli stessi diritti del coniuge non separato. In caso sia presente un testamento, a prescindere da quanto stabilito dal defunto, al coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge. Se c’è un figlio, al coniuge spetta un terzo del patrimonio e altrettanto spetta al figlio. Quando ci sono più figli, al coniuge spetta un quarto del patrimonio e metà ai figli. Se chi muore non lascia testamento, il patrimonio viene devoluto al coniuge e ai figli. In mancanza di figli e coniuge, gli eredi saranno i genitori, i fratelli e le sorelle o gli ascendenti, secondo quanto disposto dagli artt. 566 e seguenti del codice civile. Il convivente in coppie di fatto, invece, non succede all’altro: in mancanza di testamento, è escluso dalla successione. L’unico strumento per garantire al compagno o alla compagna di succedere è la redazione di un testamento, tenendo presente, che, come detto, la legge individua categorie di soggetti cui è garantita una quota dell’eredità (legittimari), a prescindere da quanto viene disposto dal testatore. Nel caso venisse lasciato un testamento con scritto, ad esempio, “lascio tutto a….”, se esistono i soggetti legittimari, la quota viene ridotta per legge nei limiti della quota disponibile. Vediamo, quindi, quali sono le quote disponibili che possono essere devolute al proprio compagno o alla propria compagna. Nel caso in cui il defunto sia sposato (separato e non divorziato), come detto, al coniuge spettano i diritti successori spettanti al coniuge e quindi: Diverso il caso delle unioni civili (quindi coppie di persone dello stesso sesso che hanno formalizzato la propria unione in Comune): in tal caso, la parte dell’unione civile è equiparata al coniuge e succede nei termini già indicati.
I soggetti cui viene garantita una quota di eredità sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.