Chi paga la mensa?

Facciamo una premessa: le spese straordinarie sono normalmente quelle che si affrontano per eventi imprevedibili ed eccezionali, mentre quelle ordinarie sono quelle relative alle esigenze quotidiane dei figli.

La mensa può collocarsi tra le spese quotidiane e certamente prevedibili. Tuttavia, possono avere un impatto economico importante e possono non essere facoltative (non in tutte le scuole è possibile uscire per poi rientrare o, più semplicemente, non si ha la possibilità di far pranzare i figli a casa per questioni di lavoro o di distanza dalla scuola).

Gran parte della Giurisprudenza considera la mensa scolastica come una spesa ordinaria e, dunque, rientrante nell’assegno di mantenimento (se previsto).

Alcuni Tribunali, tuttavia, nei protocolli di intesa contenenti l’elenco delle spese da dividere hanno inserito la mensa tra le spese straordinarie. Un esempio vicino a noi è il Tribunale di Bergamo, che prevede espressamente la mensa tra le spese scolastiche da dividere senza preventivo accordo (trovi il protocollo qui).

Il Tribunale di Brescia, invece, non la indica e, dunque, salvo accordo diverso tra le parti, la mensa è da considerarsi spesa ricompresa nel mantenimento (v. il protocollo qui).

In questo contesto variegato, per evitare sorprese e discussioni è preferibile, chiarire nell’accordo di separazione, divorzio o cessazione della convivenza se la spesa della mensa sia da dividere o no.